L’applicazione dello straordinario ai lavoratori stagionali prevede una specifica disciplina. In generale, per legge, l’orario normale di lavoro è fissato a 40 ore settimanali o nella minor misura stabilita dalla contrattazione collettiva. Le ulteriori prestazioni di lavoro sono legittime se svolte nel rispetto delle modalità e con l’osservanza dei limiti previsti dalla stessa legge o contrattazione collettiva. Sotto il profilo economico e dell’elaborazione del cedolino paga, al lavoratore spettano, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, specifici riposi compensativi.
La prestazione di lavoro subordinato si definisce straordinaria quando le ore di servizio prestate dal lavoratore dipendente superano l’orario normale di lavoro definito dalla legge in 40 ore settimanali o fissato dai contratti collettivi in una misura inferiore a quella legale.
La necessità di ricorrere a una prestazione di lavoro aggiuntiva è stabilita dal datore di lavoro, a cui la legge attribuisce il potere direttivo e organizzativo, ma la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ciascun periodo di 7 giorni di calendario, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Possono essere chiamati a prestare lavoro straordinario tutti i lavoratori dipendenti, anche se assunti a tempo determinato o part-time.
Retribuzione e obbligo di prestazione
È facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue (fatte salve le differenti previsioni operate dai CCNL).
Il superamento, in deroga, è tuttavia ammesso al verificarsi di:
- cause di forza maggiore;
- necessità di prevenire un pericolo grave e immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili.
Retribuzione maggiorata o riposi compensativi
Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario deve essere riconosciuta una retribuzione oraria maggiorata rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, ma ai contratti collettivi è riconosciuta la facoltà di consentire la fruizione, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, di appositi riposi compensativi.
Inoltre, i contratti collettivi, di secondo livello o aziendali, possono stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo rapportato a 4 mesi, 6 mesi ovvero 12 mesi, ma in ogni caso non superiore all’anno.
Il lavoro straordinario può essere richiesto per eccezionali esigenze tecnico-produttive e impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori.
In caso di adozione dell’orario multiperiodale, deve, in ogni caso, essere rispettato il limite massimo settimanale di orario medio pari a 48 ore.
Banca ore
Anche le ore straordinarie gestite con l’istituto della banca ore (riposi compensativi) vengono escluse dal computo della media delle 48 ore, solo nel caso in cui sia il lavoro straordinario che il relativo riposo compensativo siano effettuati in un medesimo periodo di riferimento.
La banca ore è un istituto introdotto e disciplinato dal contratto collettivo di lavoro, oppure dal contratto individuale ed è applicabile a tutti i lavoratori subordinati, anche a tempo determinato. Le ore di lavoro svolte in eccedenza dal lavoratore rispetto al normale orario di lavoro vengono accantonate nella banca ore e fruite successivamente come riposi compensativi delle ore lavorate in eccedenza rispetto alle previsioni contrattuali.
Di norma, il contratto prevede un tempo limite per la richiesta dei riposi compensativi, allo scadere del quale le ore eccedenti vengono in ogni caso retribuite, applicando la paga oraria in essere al momento della loro liquidazione e la maggiorazione per lavoro straordinario.
Alcuni CCNL prevedono che la maggiorazione per lavoro straordinario venga comunque corrisposta, anche se in misura ridotta al 50% rispetto a quella ordinaria.
Anche la contribuzione deve essere versata per competenza con riferimento al momento in cui avviene la fruizione o la monetizzazione delle ore accantonate.
Nell’accantonamento in banca ore confluiscono anche:
- le ore lavorate in eccedenza, alle quali il lavoratore può attingere per fruire di riposi compensativi;
- i permessi per riduzione di orario ROL ed ex festività non fruiti entro il termine stabilito contrattualmente.
Il lavoratore può richiedere il pagamento del residuo delle ore non fruite, anche parzialmente, prima del termine di liquidazione, ma in ogni caso, al termine dell’anno successivo a quello di accantonamento, le eventuali ore ancora non fruite devono essere retribuite.
Forfettizzazione dello straordinario
Il ricorso alla forfettizzazione dello straordinario può essere stabilito tramite la sottoscrizione di un accordo tra le parti, all’atto dell’assunzione o in un momento successivo, e ammette il riconoscimento al lavoratore di una quota massima di lavoro straordinario a prescindere dall’effettiva prestazione dello stesso e dalla relativa quantificazione. Le ore di lavoro straordinario prestate devono essere registrate nel LUL anche in caso di retribuzione con sistema di forfettizzazione o con banca ore.
La Corte di Cassazione ha affermato che il compenso erogato a titolo di forfetizzazione dello straordinario, se accordato al lavoratore per lungo tempo e non correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria resa, vale come un superminimo non riducibile unilateralmente a discrezione del datore di lavoro (
Cass. civ., sez. lav., sent. 30 ottobre 2020, n. 24145).
In caso di opzione per l’accantonamento in banca ore, le ore di straordinario prestate nel mese, pari complessivamente a 34, non vengono retribuite ma accantonate.
Al momento dell’effettiva fruizione dei riposi compensativi corrispondenti, al lavoratore sarà erogata la relativa retribuzione, senza maggiorazione ovvero con la maggiorazione ridotta al 50%, a seconda delle previsioni del CCNL.
Particolari disposizioni per i lavoratori stagionali
La disciplina contrattuale prevede la fissazione di un tetto massimo di ore di lavoro, anche in riferimento al lavoro straordinario per i dipendenti impiegati in attività stagionali. Sono riconosciuti ai lavoratori stagionali il riposo giornaliero di 11 ore tra un turno e il successivo e quello settimanale di 24 ore consecutive e lo svolgimento di lavoro straordinario implica il riconoscimento di una maggiorazione economica.
Tuttavia, alcuni contratti prevedono il recupero delle prestazioni di lavoro attraverso altri strumenti, come il congedo nei periodi di minore intensità produttiva e in ogni caso entro un arco di tempo predefinito dall’inizio del periodo della prestazione lavorativa, generalmente non oltre le 12 settimane.
Fonte IPSOA.it
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