La legge 30 dicembre 2020, n. 178, la legge di bilancio 2021, ha previsto che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 è riconosciuto, in via sperimentale, l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’Istituto con la circolare INPS 22 febbraio 2021, n.32 fornisce le prime indicazioni operative per i datori di lavoro che possono accedere al beneficio e chiarisce che per “assunzioni di donne lavoratrici”, si intendono le assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”. Inoltre, la circolare ricorda che, ai fini del riconoscimento del beneficio, è richiesto uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) oppure il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”.
Fonte INPS.it