Le società in fallimento o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di cassa integrazione straordinaria (CIGS), e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.
È quanto stabilito dagli articoli 44 e 43-bis deldecreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Gli esoneri sono riconosciuti per gli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 16 milioni di euro per ciascun anno.
L’INPS, con il messaggio 26 ottobre 2020, n. 3920 fornisce le istruzioni operative per accedere agli sgravi.
Fonte INPS.it
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