Con la circolare INPS 5 febbraio 2021, n.13 l’Istituto chiarisce che per i lavoratori dipendenti richiamati alle armi presso l’Associazione della Croce Rossa italiana non è prevista l’indennità di cui all’articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653.
Tale norma dispone il diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione di un’indennità per i lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai, che vengano richiamati alle armi nelle Forze Armate.
Tenendo conto dei pronunciamenti della Corte costituzionale, secondo la quale l’Associazione della Croce Rossa italiana opera come movimento volontario di soccorso alla stregua di una Onlus, i pareri del Ministero della Difesa e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali concordano infatti nel dichiarare l’Associazione della Croce Rossa italiana non assimilabile alle Forze Armate e alla Polizia di Stato, in quanto la trasformazione della Croce Rossa Italiana, da ente di diritto pubblico a persona giuridica di diritto privato, ha riconfigurato giuridicamente il rapporto di impiego del personale, privatizzandolo e trasferendo il personale militare ai ruoli civili.
L’attuale quadro normativo non consente, pertanto, per i lavoratori dipendenti richiamati alle armi dalla medesima Associazione, il riconoscimento del regime regolamentato dalla legge n. 653/1940.
Fonte INPS.it
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