Modalità di calcolo e ammontare dell’indennità: precisazioni sulla “retribuzione teorica”.
La legge di bilancio 2024 ha modificato la disciplina dell’indennità di malattia dei lavoratori marittimi stabilendo che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, le indennità sono corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è verificata la malattia.
La circolare INPS 4 aprile 2024, n. 55 e il messaggio 29 maggio 2024, n. 2022 hanno fornito le istruzioni relative alla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità di malattia.
In particolare, è stato chiarito che la retribuzione di riferimento è determinata sulla base dell’elemento “retribuzione teorica”, esposta all’interno del flusso UNIEMENS del mese antecedente l’evento di malattia.
Con il messaggio 9 agosto 2024, n. 2829 l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla retribuzione teorica da prendere come riferimento per il calcolo dell’indennità. Data la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia, la retribuzione teorica consiste nella retribuzione persa, senza considerare le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa. I dettagli nel messaggio.
Fonte INPS.it
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