Dal 16 maggio 2025 è attiva, sul portale dell’INPS, la procedura telematica per i datori di lavoro che devono presentare domanda per la fruizione del bonus giovani e del bonus donne, le agevolazioni contributive introdotte dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024). La procedura è unica ma si sviluppa in modo differente a seconda del tipo di esonero richiesto e dei requisiti legittimanti la fruizione del beneficio. Occorre prestare attenzione alla verifica delle condizioni che nell’istanza il datore di lavoro dichiara sussistere e all’obbligo di creare un fascicolo, cartaceo o elettronico, con tutta la documentazione utile ad una eventuale verifica.
Allo scopo di incrementare l’occupazione giovanile e femminile stabile, il decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024), ha introdotto il bonus giovani under 35 e il bonus donne, due nuovi esoneri dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025.
Dal 16 maggio 2025 è disponibile, sul Portale delle Agevolazioni, il modulo telematico per presentare richiesta, preventiva o a posteriori, di fruizione del beneficio.
L’esonero spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi:
- soggetti che alla data dell’assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa;
- donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rispettino uno dei seguenti requisiti:
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
- siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere di cui all’art. 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore (650 in caso di occupazione in una delle Regioni ZES e per le donne).
Procedura per la fruizione degli incentivi decreto Coesione
Ai fini della fruizione dell’esonero, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS per via telematica il modulo di istanza “Incentivi decreto Coesione”, selezionando l’esonero che intende richiedere, tramite il portale istituzionale, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

All’interno della procedura di domanda occorre innanzitutto riportare I dati aziendali:

È poi richiesto di specificare se si richiede il beneficio per un rapporto non ancora iniziato o già in essere ed in questo secondo caso occorre riportare tutti I dati identificativi della comunicazione obbligatoria trasmessa al Sistema delle CO.
Le due immagini che seguono, in riferimento allo sgravio giovani, mostrano come in caso di assunzione non ancora effettuata è possibile scegliere tra i due tetti di importo mensile

Mentre invece in caso di assunzione già effettuata tra il 1° settembre 2024 e il 15 maggio 2025 è disponibile solo lo sgravio con tetto mensile a 500 euro.

Il datore di lavoro deve inoltre indicare il codice fiscale del lavoratore che si intende assumere e il tipo di orario di lavoro prescelto: a tempo pieno o parti time con la relativa percentuale di riduzione, nonchè la Regione sede di svolgimento della prestazione lavorativa (indicare la Regione in cui è allocata la sede, lo stabilimento, la filiale, l’ufficio o reparto autonomo).
Ai fini della prenotazione delle risorse è necessario specificare la retribuzione lorda mensile media imponibile e l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda lo sgravio donne solo per le donne assunte in mansioni o professioni caratterizzate da un’accentuata disparità occupazionale di genere e per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Dichiarazione di responsabilità
La procedura, una volta completata la compilazione, fornisce una dichiarazione di responsabilità in cui l’azienda dichiara che:
- la sussistenza dei requisiti in capo al lavoratore o alla lavoratrice da assumere;
- l’assunzione non viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 150/2015);
- presso la stessa unità produttiva dove verrà impiegato il lavoratore non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità con livelli di inquadramento diversi da quelli dei lavoratori sospesi (art. 31, co. 1, lett. c) d.lgs. 150/2015) a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministeriale 30/01/2015;
- non sussistono provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del citato D.M. ovvero deve essere decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito;
- la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 3, del D.L. n. 60/2024 è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto;
- l’impresa richiedente l’applicazione del beneficio ex art. 22, comma 3, del D.L. n. 60/2024 non è in difficoltà e tale condizione non sussiste in capo ad imprese associate, collegate e controllate conformemente con quanto previsto dal punto 18 dell’art. 2 e dall’Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- di non aver ricevuto, relativamente alla misura oggetto della presente domanda, altre forme di contribuzione o finanziamento pubblico a valere sugli stessi costi ammissibili e di impegnarsi a non richiederne per tutta la durata dell’esonero;
Il datore di lavoro deve inoltre impegnarsi a:
- prendere visione del quadro normativo e procedurale di riferimento e, in particolare, del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dei relativi manuali procedurali (e degli obblighi e dei vincoli che ne derivano;
- dichiarare correttamente nel flusso Uniemens il codice dell’agevolazione ai fini di una codificazione contabile appropriata per tutte le operazioni relative all’esonero, in conformità alla normativa di riferimento;
- adempiere agli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione, dando idonea e tempestiva pubblicità al sostegno ricevuto dal FSE+ secondo le modalità disciplinate dall’art. 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- istituire un fascicolo anche elettronico contenente tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all’esonero e di conservarla secondo quanto disposto dall’art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060 o altro termine, se superiore, previsto dalla normativa nazionale vigente, e di rendere disponibile tale documentazione per eventuali controlli da parte dell’INPS, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di altri organismi comunitari e nazionali preposti.
Verifica fruibilità del beneficio
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
– calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
– consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 6 della presente circolare;
– fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Prima ancora di avviare la procedura di domanda il portale consente di verificare in tempo reale il contatore dei fondi disponibili.

In caso di esito positivo la comunicazione obbligatoria deve essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni.
Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Fonte IPSOA.it
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