In caso di malattia, il dipendente deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’impossibilità ad effettuare la propria prestazione lavorativa. La tutela della malattia è inoltre subordinata giustificazione della stessa mediante il certificato medico, che deve rispondere a determinati criteri ai fini della sua validità. Inoltre, durante la malattia, il dipendente dovrà rendersi reperibile nelle fasce orarie stabilite dalla legge per eventuali visite di controllo.
La malattia costituisce una causa di sospensione del rapporto di lavoro e comporta alcune tutele in favore del lavoratore al verificarsi dell’evento patologico (art. 2110, c.c.).
In particolare, al lavoratore è riconosciuto il diritto:
- alla retribuzione o a un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, nel caso in cui la legge non preveda forme equivalenti di assistenza o previdenza (art. 2110, c. 1, c.c.);
- alla conservazione del posto di lavoro per il periodo di tempo stabilito dalla legge, al termine del quale il datore ha facoltà di recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118, c.c., con la conseguente impossibilità del datore di procedere a licenziamento del dipendente nel periodo in discorso (c.d. periodo di comporto -art. 2110, c. 2, c.c.);
- al computo del periodo di assenza da lavoro (per le cause di cui al comma 1) nell’anzianità di servizio (art. 2110, c. 3, c.c.).
La tutela della malattia è subordinata, però, alla giustificazione della stessa mediante il certificato medico; certificato che deve rispondere a determinati criteri ai fini della sua validità. Quali sono i principali punti di attenzione che il datore di lavoro deve osservare al riguardo? Come comportarsi in caso di certificati medici cartacei? E in caso di guarigione anticipata rispetto alla data indicata nel certificato medico?
Oneri di comunicazione in caso di malattia
Il lavoratore deve comunicare al proprio datore lo stato di impossibilità a prestare attività lavorativa, secondo le regole e la tempistica prevista dal CCNL applicato in azienda e sulla base di eventuali regolamenti aziendali.
Il medico o la struttura sanitaria devono inviare, in via telematica, all’INPS la certificazione medica attestante prognosi e diagnosi.
Al fine di legittimare la propria assenza dal posto di lavoro e per evitare l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, il lavoratore che versi in stato di malattia a causa di un evento traumatico extra lavorativo è obbligato a comunicare l’assenza al datore di lavoro e a giustificarla mediante apposito certificato medico.
Inoltre, indipendentemente dal fatto che dall’evento malattia derivi o meno l’intervento economico a carico dell’INPS, il lavoratore dovrà adempiere agli obblighi di cui sopra secondo le procedure e i termini stabiliti dalle norme legislative e amministrative che disciplinano le modalità di trasmissione telematica del certificato.
Le modalità operative di trasmissione telematica del certificato di malattia all’INPS, nonché i soggetti obbligati e le loro rispettive competenze, le relative sanzioni, per tutti gli eventi di malattia riguardanti i lavoratori dipendenti del settore privato, sono stabilite in attuazione del Decreto interministeriale del 26 febbraio 2010 (INPS, circ. n. 60/2010).
Malattia in giorni festivi e intervento del pronto soccorso
Nei giorni festivi e prefestivi, il lavoratore deve rivolgersi al medico di continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia. Questo vale sia per le malattie iniziate nei giorni festivi e prefestivi sia per giustificare la continuazione di una malattia certificata fino al venerdì.
In caso di ricoveri o accessi al pronto soccorso, è necessario che il lavoratore richieda alla struttura ospedaliera la certificazione del periodo di degenza e l’eventuale prognosi. Anche in questi casi, è necessario che il lavoratore verifichi che l’eventuale trasmissione telematica sia stata correttamente effettuata.
Se l’ospedale non può rilasciare il certificato telematico e consegna un certificato cartaceo, il lavoratore deve verificare che ci siano tutti i dati necessari: dati anagrafici e codice fiscale, diagnosi in chiaro, data di inizio della malattia, data di rilascio del certificato, data di fine prevista della malattia, tipo di certificato (inizio, continuazione o ricaduta), tipo di visita (ambulatoriale o domiciliare), residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia.
Copia del certificato cartaceo deve essere poi inviato all’INPS e al datore di lavoro seguendo le modalità previste per i certificati cartacei.
Validità del certificato cartaceo
Il datore di lavoro può accettare il certificato di malattia cartaceo solo quando non è possibile la trasmissione telematica. In tale ipotesi, il certificato cartaceo deve comunque contenere tutti i dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008).
Il certificato cartaceo va trasmesso entro 3 giorni al datore di lavoro nel caso di lavoratore con diritto all’indennità economica INPS, mentre negli altri casi entro i termini previsti dal CCNL applicato.
Il certificato va sempre consegnato all’INPS (o inviato con R/R) entro 2 giorni solo nel caso di lavoratore privato con diritto all’indennità di malattia dell’INPS.
Data inizio malattia da indicare sul certificato per il riconoscimento della prestazione
L’INPS, sulla base della normativa, riconosce la prestazione di malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale.
Tale data, pertanto, risulta quella valida ai fini del riconoscimento della cd. “carenza” ovvero il periodo di indennizzo posto in capo al datore di lavoro.
Il medico, per legge, non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita ambulatoriale del paziente.
Casi di riconoscimento della tutela anche per il giorno precedente al rilascio del certificato
La tutale della malattia anche per il giorno precedente al rilascio del certificato viene prevista solo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- il certificato è redatto a seguito di visita domiciliare del medico curante;
- questa informazione è espressamente indicata dal medico nel certificato;
- il giorno precedente alla data di redazione è un giorno feriale.
In caso contrario, il datore di lavoro non può anticipare la prestazione per conto dell’INPS.
Guarigione anticipata: la corretta procedura
Qualora il lavoratore intenda rientrare al lavoro prima della fine della prognosi indicata sul certificato, deve chiedere al medico che ha redatto il certificato la rettifica della data di fine prognosi, che dovrà essere inoltrata all’INPS tramite il servizio di trasmissione telematica.
Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato.
Fasce orarie di reperibilità
Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’INPS o su richiesta dei datori di lavoro. Il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile per l’eventuale visita di controllo tutti i giorni, anche in quelli festivi, di sabato e domenica e nelle fasce giornaliere ore 10.00 – 12.00 e 17.00 – 19.00.
Qualora il lavoratore voglia essere esonerato dall’obbligo di reperibilità, è necessario che il medico segnali l’“agevolazione” secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell’INPS.
Il lavoratore può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità solo per:
- necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in altri orari;
- provati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
Fonte IPSOA.it
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