La legge di Bilancio 2022 e il decreto Sostegni ter hanno riordinato la disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali ampliando la platea dei lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Dal 1° gennaio 2022 sono interessati dalla disciplina del FIS tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, a meno che non rientrino nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e che non operino in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali.
Al fine di semplificare le procedure connesse alle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, l’Istituto, con il messaggio 17 febbraio 2022, n. 802 recepisce la circolare del 16 febbraio 2022, n. 3 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che detta nuove indicazioni da applicarsi, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022.
Si forniscono pertanto nuove importati istruzioni operative per presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.
In particolare, si chiarisce che, relativamente agli obblighi di informazione e consultazione sindacale, la procedura, in questa fase transitoria emergenziale, può essere avviata anche successivamente all’inizio del periodo di sospensione richiesto.
Su richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie difficoltà finanziarie, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione, se questa è richiesta nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti.
In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’assegno di integrazione si terrà conto della situazione di congiuntura economica in atto.
Le semplificazioni oggetto del messaggio 17 febbraio 2022, n. 802 troveranno applicazione, nel periodo transitorio, anche alle richieste di accesso all’assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Fonte INPS.it