L’INPS, con il messaggio 9 ottobre 2020, n. 3653, fornisce indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo le disposizioni previste dal decreto Cura Italia (articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Nel messaggio 24 giugno 2020, n. 2584 l’Istituto ha già illustrato le prime istruzioni in merito alla gestione delle certificazioni mediche prodotte dai lavoratori dipendenti privati durante il periodo dell’emergenza Covid-19.
Nell’attuale contesto emergenziale si sono attivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, come il lavoro agile o lo smart working. In questo ambito, relativamente alla quarantena e alla sorveglianza precauzionale, l’Istituto precisa che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio. In questa circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la relativa retribuzione.
In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
Nel messaggio, inoltre, vengono chiariti gli aspetti relativi alla quarantena per ordinanza amministrativa, alla quarantena all’estero e alla quarantena/sorveglianza precauzionale nei casi in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Straordinaria ( CIGS), in Deroga (CIGD) o di assegno ordinario.
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