L’INPS, con il messaggio 24 giugno 2020, n. 2584, ha illustrato la tutela riconosciuta ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità. È stato stabilito che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o del riconoscimento di disabilità, il periodo di assenza dal lavoro, fino al 31 luglio 2020, viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
L’equiparazione, per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa secondo quanto previsto per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
Con il messaggio 9 novembre 2020, n. 4157, l’Istituto illustra le novità introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in materia di tutela dei lavoratori fragili.
Il termine della tutela, in particolare, è stato prorogato al 15 ottobre 2020, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo e il 15 ottobre.
Tra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, inoltre, è stato eliminato il riferimento all’articolo 3, comma 1, legge 104/1992. Il lavoratore, pertanto, dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità, ovvero della condizione di rischio attestata dagli organi medico-legali delle ASL.
Per i lavoratori fragili, infine, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 è prevista la possibilità di lavorare in modalità agile, svolgendo anche mansione diversa o attività di formazione professionale.