Dal mese di giugno 2020, grazie a una disposizione introdotta con il decreto Rilancio, l’INPS può anticipare ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale COVID, a pagamento diretto, una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.
Si tratta di una opportunità vantaggiosa, visto che consente al lavoratore di ottenere in breve tempo una disponibilità economica a titolo di acconto, senza dover attendere i tempi più lunghi necessari alla liquidazione dell’integrazione salariale, il cui saldo verrà corrisposto una volta completato l’intero iter amministrativo.
Per ottenere l’anticipo, è necessario che il datore di lavoro ne faccia espressa richiesta al momento della presentazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto.
Poiché la richiesta avviene in un momento antecedente rispetto a quello della effettiva sospensione, è importante che il datore di lavoro abbia fatto una programmazione accurata delle sospensioni che intende attuare, considerato che il 40% viene calcolato sulle ore di tutto il periodo richiesto.
Tuttavia, nella domanda di anticipo del 40%, è possibile anche indicare un numero di ore inferiore rispetto a quello inserito nella domanda principale, per evitare che l’acconto risulti, alla fine del periodo di sospensione, maggiore dell’importo dovuto a saldo.
Di seguito, si forniscono le istruzioni per la corretta compilazione della domanda.
Compilazione della domanda
L’Istituto mette a disposizione tre tutorial per accompagnare l’utente nella compilazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in Deroga e dell’Assegno Ordinario dei Fondi di Solidarietà bilaterali con causale Covid-19, per le quali viene richiesto l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento:
- Presentazione domanda anticipo 40% fondi di solidarietà;
- Presentazione domanda anticipo 40% CIG in deroga;
- Presentazione domanda anticipo 40% Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
Per saperne di più
La materia è regolata dalla circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78, con la quale l’Istituto ha fornito istruzioni per il pagamento dell’anticipo delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD) presentate direttamente all’INPS, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto.
Con il messaggio 18 novembre 2020, n. 4335 l’INPS ha fornito ulteriori dettagli in merito all’anticipo, nella misura del 40%, da parte dell’INPS del trattamento per le ore autorizzate nell’intero periodo, come previsto dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Fonte INPS.it
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