Con la circolare INPS 24 marzo 2021, n. 48, l’Istituto illustra le disposizioni in materia di indennità mensile erogabile ai dipendenti di imprese che hanno stipulato un contratto di espansione, che risolvono il rapporto di lavoro e si trovano a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata.
L’indennità mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e viene corrisposta fino alla data di raggiungimento della prima decorrenza utile per la pensione.
La circolare riporta i requisiti richiesti alle imprese e le indicazioni per la stipula del contratto di espansione, subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione da parte del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione consensuale.
Per quanto riguarda l’indennità mensile, vengono indicati i requisiti per i lavoratori, le caratteristiche della prestazione, il programma annuale di esodo e le modalità di presentazione all’INPS, da parte del datore di lavoro, dell’accordo sottoscritto e del “Modello di accreditamento e variazioni”.
Nella circolare, inoltre, sono fornite le informazioni sulla liquidazione della prestazione, sulla compilazione del flusso UNIEMENS, sullo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’indennità e sulla liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata.
Fonte INPS.it
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