Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale prevede, quale sostegno del reddito e dell’occupazione, una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento economico complessivo sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento percepita dall’interessato nei 12 mesi precedenti la domanda di integrazione.
Nel 2020 il settore del trasporto aereo ha registrato un drastico calo del volume di traffico per effetto dell’emergenza legata al Covid-19, con inevitabili ripercussioni sulle retribuzioni dei lavoratori, che hanno subito sensibili riduzioni.
L’eccezionalità del fenomeno ha imposto la revisione dei meccanismi di calcolo della retribuzione lorda di riferimento per le prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà.
Il messaggio 30 marzo 2021, n. 1336 stabilisce che il periodo da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica sarà neutralizzato ai fini dell’individuazione della retribuzione di riferimento.
Pertanto, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai 12 mesi precedenti gennaio 2020.
Fonte INPS.it
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