La circolare INPS 4 gennaio 2022, n. 1 fornisce le prime indicazioni amministrative sulle nuove misure introdotte dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 239 e 134) in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.
Nello specifico, la norma (comma 239) dispone che alle lavoratrici autonome venga riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, a condizione che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.
La legge (comma 134) rende, inoltre, strutturale il congedo obbligatorio di paternità e conferma i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto dalla legge di bilancio 2021. Confermata anche la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre durante il periodo di astensione obbligatoria che le spetta.
La circolare INPS definisce nel dettaglio destinatari, requisiti di accesso e periodo indennizzabile degli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità, e richiama le indicazioni contenute nella precedente circolare INPS 11 marzo 2021, n. 42 di riferimento per il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità.
Fonte INPS.it
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