Dal 1° gennaio 2022, come previsto dalla legge di bilancio, le imprese cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento ASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo (OTI) e per quelli assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato. La misura è stata illustrata dall’Istituto con la circolare INPS 4 gennaio 2022, n. 2.
Gli ulteriori obblighi contributivi di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria, previsti per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2022 sono estesi ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, dunque, anche agli apprendisti di primo e terzo livello.
Con il messaggio 27 maggio 2022, n. 2225 l’INPS precisa ora la misura degli obblighi contributivi per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti che i datori di lavoro, compresi quelli operanti in zone montane e svantaggiate, devono denunciare sul flusso Uniemens , sezione “Datori di lavoro privati”, fermo restando che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi ( IVS , malattia, maternità, Fondo di garanzia,) sono riscosse dall’Istituto nell’ambito della contribuzione agricola unificata (circolari INPS 25 febbraio 2022, n. 31 e 10 maggio 2022, n. 56). Nel messaggio sono indicate tutte istruzioni operative e contabili.
Fonte INPS.it
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