L’Istituto, con circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95, fornisce indicazioni sul riconoscimento dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) ai lavoratori extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero nel quale non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
La sentenza 11 marzo 2022, n. 67 della Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità sollevate sull’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 69 del 1988, ha precisato che occorre procedere alla disapplicazione della disposizione. Il decreto-legge disciplina la tutela dell’ANF e prevede che il riconoscimento e la misura della prestazione avvengano sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo.
La norma stabilisce, inoltre, che non fanno parte del nucleo familiare il coniuge e i figli di cittadino straniero che non risiedono nel territorio italiano, a meno che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, la prestazione di Assegno per il nucleo familiare ora è riconosciuta anche al lavoratore extracomunitario, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero nel quale non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
Nella circolare sono illustrate tutte le indicazioni amministrative sulla documentazione da acquisire e sulle verifiche da effettuare per definire diritto e misura dell’ANF familiare in linea con la sentenza costituzionale.
Fonte INPS.it
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