A distanza di poco più di un mese dalla presentazione della bozza, la dichiarazione che i sostituti d’imposta dovranno trasmettere all’Agenzia e consegnare ai propri assistiti, è ufficiale
Superata la fase di rodaggio, la Certificazione unica 2023, riguardante l’anno d’imposta 2022, sbarca sul web in versione definitiva, insieme alle istruzioni di compilazione, al frontespizio per la trasmissione telematica da parte dei sostituti e al quadro CT. Il lasciapassare arriva con il provvedimento del 17 gennaio 2023, firmato dal direttore dell’Agenzia, con il quale sono state approvate anche le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Le principali novità del modello:
- inseriti i campi che accolgono il “bonus carburante” previsto dal Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale, le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato
- aggiornato il prospetto dei familiari a carico; con l’ingresso dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sono cambiati, infatti, i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico. In pratica dal 1° marzo 2022 non hanno più efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. Inoltre è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli). Di conseguenza, per la gestione delle detrazioni fino al 28 febbraio 2022 e a partire dal 1° marzo 2022, il prospetto dei familiari a carico è stato aggiornato con due inedite colonne
- introdotte le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori ai 15mila euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28mila euro
- nella sezione relativa alla contribuzione alla previdenza complementare è stato precisato che, da quest’anno, nella stessa dovranno essere riportati anche i dati relativi ai contributi versati ai sotto conti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp) di cui al regolamento Ue 2019/1238, come stabilito dal Dlgs n. 114/2022. Analogo inserimento è stato effettuato anche nella sezione “redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta” in quanto la norma fa riferimento anche alle stesse prestazioni pensionistiche, erogate sotto forma di rendita e di capitale
- un nuovo codice, con relative annotazioni, è stato inserito per individuare la quota esente dei redditi corrisposti ai docenti e ricercatori, rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019, hanno esercitato l’opzione per aderire al regime previsto dall’articolo 44, del Dl n. 78/2010
- un codice ad hoc, poi, è stato inserito nella sezione redditi esenti, per individuare le somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up a vocazione sociale, che non concorrono alla formazione del suo reddito imponibile complessivo (articolo 12-quinquies, del Dl n. 146/2021)
- aggiornato il set informativo, presente nelle annotazioni, relativo alla detrazione spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2mila euro (articolo 1, comma 155, della legge di bilancio per il 2022).
Fonte FiscoOggi.it
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