Con il decreto del 4 agosto 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato, per il 2020, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, e successive modificazioni, a favore delle imprese edili.
Il beneficio consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati a tempo pieno.
Con la circolare INPS 29 settembre 2020, n. 110 si forniscono precisazioni sulle caratteristiche della riduzione contributiva e indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato, per l’invio e la gestione delle istanze, e per la compilazione del flusso UNIEMENS.
Fonte INPS.it
- Soci di società della pesca non cooperative: regime previdenziale - 25 Febbraio 2021
- Benefici per i lavoratori esposti all’amianto: nuovo iter - 25 Febbraio 2021
- Assegno Nucleo Familiare e di maternità dei Comuni: importi 2021 - 24 Febbraio 2021