Introdotte nuove misure di contenimento dell’emergenza con il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.
Il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 sostituisce le disposizioni del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020.
E’ confermata l’incentivazione del lavoro agile nel settore pubblico ed è raccomandata fortemente anche in quello privato.
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
I servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché’ ai vettori e agli armatori possono subire riduzioni, sospensioni o limitazioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro della salute.
Sono introdotte restrizioni di orario anche per le attività dei servizi ristorazione.
Le disposizioni del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
Approfondimenti:
- Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile
- Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile
Fonte INAIL
- Disoccupazione agricola: indennità per l’anno 2021 - 20 Maggio 2022
- Assegno di integrazione salariale: chiarimenti - 18 Maggio 2022
- Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie: Aprile 2022 - 18 Maggio 2022