A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare INPS 17 febbraio 2021, n. 29, l’Istituto riepiloga il quadro normativo relativo alla disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e fornisce istruzioni in merito alla tutela previdenziale di questa categoria di soggetti.
L’attività di una impresa artigiana può svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.
Nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano è prevista l’iscrizione del lavoratore alla Gestione speciale autonoma degli artigiani.
In attesa della nuova funzione procedurale che consenta la corretta individuazione dei soggetti interessati dalla iscrivibilità alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, la circolare dispone i primi adempimenti a carico delle strutture territoriali INPS per la lavorazione in automatico delle delibere d’iscrizione alla Gestione inviate dall’Albo delle imprese artigiane.
Si ricorda infine che, con l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, diviene obbligatoria la compilazione del quadro RR posto all’interno della dichiarazione fiscale “Redditi Persone Fisiche” e pertanto la circolare fornisce le indicazioni per l’individuazione della base imponibile.
Fonte INPS.it
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