Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività senza essere adeguatamente protetti dall’amianto durante le operazioni di bonifica, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 riconosce dei benefici previdenziali (indicati nella legge 27 marzo 1992, n. 257) per il periodo corrispondente alla bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori.
La legge di bilancio 2021 ha modificato il procedimento per l’accertamento del diritto al beneficio previdenziale, introducendo dei termini per l’acquisizione della documentazione e il rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL.
La circolare INPS 24 febbraio 2021, n. 37 fornisce le istruzioni operative per applicare le nuove disposizioni.
Fonte INPS.it
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