Con la circolare INPS 24 febbraio 2021, n.38 l’Istituto fornisce importanti chiarimenti sul regime previdenziale applicabile ai soci di società della pesca non costituite in forma di società cooperative, come individuato dalla legge n. 250/1958.
La legge 13 marzo 1958, n. 250, disciplina un peculiare regime previdenziale in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, che svolgono tale attività di pesca come occupazione esclusiva o prevalente, sia associati in cooperative o compagnie, sia in forma autonoma senza alcun vincolo di subordinazione.
In linea con l’avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha escluso dall’ambito di applicazione della norma i pescatori che lavorano alle dipendenze di terzi, l’Istituto rende noto, alle associazioni che hanno richiesto chiarimenti, che la legge n. 250/1958 risulta applicabile anche ai soggetti che esercitano l’attività di pesca in forma associata diversa da quella cooperativistica, in cui si possa escludere in maniera assoluta il carattere di subordinazione nel rapporto tra soci e impresa.
Tenendo conto della competenza attribuita all’INPS dal 2003 in materia di iscrizione, variazione, cancellazione alla assicurazione previdenziale dei pescatori autonomi, si forniscono pertanto le istruzioni operative sulle modalità di iscrizione all’ Istituto da parte del lavoratore autonomo, con domanda da presentarsi alla Struttura territorialmente competente, corredata da documentazione differente a seconda che il lavoratore pescatore di cui alla legge n. 250/1958 sia un addetto alla pesca marittima costiera o un addetto alla pesca nelle acque interne.
Fonte INPS.it
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