La circolare INPS 19 marzo 2021, n. 45 rivede le indicazioni precedentemente fornite con il messaggio 7 agosto 2018, n. 3114 sulle modalità di fruizione dei permessi legge 104.
Le novità illustrate nella circolare riguardano il riproporzionamento dei permessi previsti dalla legge 104/92, in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Le nuove istruzioni fanno seguito agli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50 per cento, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50 per cento restano valide le indicazioni riportate nel messaggio 3114/2018.
La circolare ricorda, inoltre, la formula di calcolo da applicare per la frazionabilità in ore dei giorni di permesso.
Fonte INPS.it
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