La legge 21 maggio 2021, n. 69, in sede di conversione del decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), ha parzialmente innovato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza Covid-19 e ha previsto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid-19, assicurando la copertura degli oneri finanziari.
In attesa della pubblicazione della circolare con cui verranno illustrate le modifiche apportate dalla legge 69/2021, il messaggio 16 giugno 2021, n. 2310 informa che sono prorogati al 30 giugno 2021 i termini per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza sanitaria e per la trasmissione dei dati necessari al loro pagamento, diretto o a saldo.
Rientrano nel differimento dei termini tutte le domande di Cassa Integrazione (Ordinaria e in Deroga), di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e anche le domande di Cassa Integrazione Speciale Operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza Covid-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021.
Fonte INPS.it
- Ammortizzatori sociali: a chi spetta la riduzione del contributo addizionale dal 1° gennaio 2025 - 3 Dicembre 2024
- Costituzione della rendita vitalizia per sanare le omissioni contributive: con il DDL Lavoro è senza limiti di tempo - 3 Dicembre 2024
- Agevolazioni contributive per il settore edile: quando spettano e come si applicano - 3 Dicembre 2024