L’Istituto, con il messaggio 9 luglio 2021, n. 2552, informa che le procedure di gestione delle domande di ricongiunzione in uscita da INPS verso le Casse professionali (articolo 1, comma 2, legge n. 45/1990) sono state aggiornate con una nuova funzionalità.
La nuova funzionalità, nel calcolo degli interessi annui composti al tasso del 4,50% per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione, consente di neutralizzare i ritardi negli adempimenti istruttori imputabili alla Cassa professionale. Questa neutralizzazione non incide sulla sfera patrimoniale dei soggetti interessati poiché gli interessi per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione non vanno a scomputo dell’onere, ma sono introitati dalla Cassa professionale.
L’onere a carico delle persone che richiedono la ricongiunzione dei contributi da INPS verso una Cassa professionale è, infatti, determinato con i parametri cristallizzati alla data della domanda di ricongiunzione, in base ai dati e alle informazioni contenute nel prospetto contributivo (modello TRC 01/bis). Nel prospetto i contributi (obbligatori, volontari, da riscatto) sono indicati maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% fino alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.
Fonte INPS.it
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