L’articolo 12, comma 16-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha esteso anche alle assunzioni effettuate nel 2021, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero contributivo previsto in favore delle cooperative sociali che abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere.
Possono accedere al beneficio esclusivamente le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Con la circolare INPS 10 settembre 2021, n. 133, vengono fornite indicazioni in merito alle lavoratrici per le quali spetta il beneficio, la misura dell’incentivo e i necessari adempimenti da parte dei datori di lavoro.
Fonte INPS.it
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