Nell’ambito della disciplina delle tutele previste, durante l’emergenza Covid-19, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori “fragili”, l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, già riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, non è stata ulteriormente prorogata dal legislatore.
L’INPS, con il messaggio 11 febbraio 2022, n. 679, comunica che, per il 2022 non è possibile, quindi, riconoscere le indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili (commi 1 e 2, articolo 26, decreto-legge 18/2020).
Il messaggio fornisce le istruzioni operative per le strutture territoriali e per gli Uffici medico legali, precisando le modalità del riconoscimento delle tutele per gli eventi che si collocano tra il 2021 e 2022.
Fonte INPS.it
- La sostituzione premi di risultato con misure di welfare aziendale - 1 Giugno 2023
- Assegno unico e universale: integrazioni e compensazioni del 2022 e 2023 - 30 Maggio 2023
- Contributi previdenziali a carico del lavoratore: aumento dell’esonero - 29 Maggio 2023