Con l’introduzione dell’Assegno unico universale, sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF).
Restano, invece, in vigore le prestazioni di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, dai fratelli, dai nipoti, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
L’INPS, con il messaggio 5 maggio 2022, n. 1921 rileva che il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l’esonero per determinati soggetti datoriali.
Pertanto, su parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto evidenzia che possono continuare a beneficiare dell’esenzione dal versamento del contributo ex CUAF i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’Assegno unico e universale.
Fonte INPS.it
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