Accesso alla NASpI per i dipendenti, dimessi volontariamente, che hanno usufruito del congedo di paternità
La circolare INPS 20 marzo 2023, n. 32 fornisce chiarimenti ai padri lavoratori dipendenti, che si dimettono volontariamente e che hanno usufruito del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del bambino, sull’accesso alla NASpI.
Il D.Lgs. n. 105 del 2022, in vigore dallo scorso 13 agosto 2022 è intervenuto in materia di divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.
In particolare, è vietato il licenziamento sin dall’inizio del periodo di gravidanza, fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica dunque anche al padre lavoratore per la durata del congedo e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
In caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, è mantenuto il diritto alle indennità previste nel caso di licenziamento. Inoltre, la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono non sono tenuti al preavviso. Proprio questa disposizione si applica anche al padre lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità.
Ai fini della convalida delle dimissioni rese nel periodo tutelato, è possibile effettuare il colloquio con il funzionario incaricato dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro “a distanza”, presentando online il modello di richiesta fornito dall’ente.
Al modulo, che va trasmesso tramite posta elettronica alla sede territoriale di competenza in base alla residenza del lavoratore o della lavoratrice, occorre anche allegare copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio online) e della lettera di dimissioni o risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.
Il servizio ispettivo deve rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta fatta dal genitore, il provvedimento di convalida che viene inviato al dipendente e al datore di lavoro, consentendo quindi a quest’ultimo di espletare le formalità relative alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro si risolverà con effetto dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro e dalla medesima cesserà anche il diritto alla retribuzione
Fonte INPS.it
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