Nel quadro delle misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.
Come illustrato nella circolare INPS 11 febbraio 2021, n. 24, la norma prevede, per i datori di lavoro del settore privato che non richiedono tali trattamenti, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 gennaio 2021. Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.
Sono previsti, inoltre, nuovi trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa Integrazione in Deroga per i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato, e per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19.
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